Manutenzione antincendio: cosa cambia dal 26 settembre 2026 per aziende e clienti

Manutenzione antincendio: cosa cambia dal 26 settembre 2026 per aziende e clienti

25.09.2026

Dal 26 settembre 2026 entra in una nuova fase l’applicazione del DM 1° settembre 2021 – Decreto Controlli, che disciplina, tra gli altri aspetti, la qualificazione dei tecnici che effettuano attività di manutenzione e controllo su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

A ridosso della scadenza, fissata al 25 settembre, il Ministero dell’Interno ha introdotto specifiche disposizioni transitorie, chiarendo in quali condizioni i tecnici che hanno già avviato il percorso di qualificazione possono continuare a svolgere la propria attività.

Ma cosa cambia, concretamente, per un’azienda che affida a un’impresa esterna la manutenzione dei propri presidi antincendio?

Dal 26 settembre cambia il quadro della manutenzione antincendio

Il Decreto Controlli ha introdotto, tra le varie modifiche, la figura del Tecnico Manutentore Qualificato, prevedendo specifici requisiti per chi svolge attività di controllo e manutenzione sui sistemi di sicurezza antincendio.

La qualificazione non è generica e onnicomprensiva, ma è riferita alle differenti tipologie di presidi e impianti sulle quali il tecnico è chiamato a intervenire (vi sono 15 moduli d’esame).

Per le aziende diventa quindi ancora più importante verificare che il proprio fornitore disponga di personale in possesso dei requisiti previsti per le specifiche attività affidate.

È stata concessa una proroga fino al 31 marzo 2027?

Non esattamente.

Il nuovo provvedimento introduce un periodo transitorio, ma non rinvia indistintamente l’applicazione della qualificazione al 31 marzo 2027.

I tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a effettuare gli interventi di manutenzione e controllo durante il completamento dell’iter di qualificazione.

Questa possibilità è valida fino alla conclusione della valutazione e ad oggi , non oltre il 31 marzo 2027.

Un aspetto particolarmente importante è che il regime transitorio riguarda esclusivamente le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi antincendio oggetto dell’istanza presentata. Un altro aspetto importante, leggendo tra le righe della Circolare, parrebbe essere la perdita di rilevanza del NOT (Nulla Osta Temporaneo) che sino ad ora rispondeva all’esigenza di poter far operare la manutenzione al Tecnico che, pur regolarmente iscritto all’esame, non aveva ancora ricevuto una data per sostenerlo. Ad ora parrebbe far fede la sola regolare iscrizione al modulo d’esame, entro il 25 settembre, e non più il NOT.

Cosa deve verificare un’azienda?

Per il datore di lavoro, il responsabile della sicurezza o il facility manager, il punto centrale è semplice: non è sufficiente affidare genericamente la manutenzione a un’azienda antincendio.

È necessario prestare attenzione anche alla qualificazione dei tecnici che materialmente effettuano le attività di controllo e manutenzione e alle specifiche tipologie di presidi sulle quali sono autorizzati a operare.

Estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, impianti di rivelazione e allarme incendio, sistemi di evacuazione fumo e calore e gli altri sistemi antincendio previsti dalla disciplina richiedono infatti competenze specifiche e percorsi di qualificazione dedicati.

Dunque dovrà essere verificata la sussistenza dell’attestazione di superamento dell’esame per il modulo di riferimento, oppure la presenza di regolare iscrizione per sostenere l’esame come prescritto dal regime transitorio della Circolare in oggetto.

E i tecnici che stanno ancora aspettando l’esame?

È proprio su questo punto che intervengono le nuove disposizioni transitorie.

Un tecnico che abbia presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 può continuare a effettuare manutenzioni e controlli sulle tipologie comprese nella propria domanda durante il periodo necessario al completamento della valutazione.

Questa specificazione si è resa importante e quasi imprescindibile vista la volontà di non procedere ad una generale proroga del Decreto. Infatti alla data di oggi, gli esami sostenuti rispetto a quelli da sostenersi sono infinitamente inferiori in numero, senza questo regime transitorio si sarebbe rischiata la paralisi dell’intero settore, non per colpa delle aziende manutentrici ma per l’eccessiva mole di esami, bisogna infatti dire che in molte aziende, come anche alla Sames, ci sono decine di iscrizioni a moduli d’esame ferme da mesi (alcune da più di un anno), senza alcuna data d’esame comunicata.

Sames Antincendio Tecnici manutentori qualificati

Perché scegliere un’azienda già organizzata sulla qualificazione dei manutentori

Il nuovo quadro normativo rende ancora più importante la scelta del partner a cui affidare la sicurezza antincendio della propria attività. Tenendo infatti a mente le grandi difficoltà che si sono riscontrate per ottemperare al nuovo quadro normativo, avere un partner che sin dal principio ha iniziato ad operare per ottemperare alle nuove disposizioni diviene fondamentale.

Non si tratta soltanto di rispettare una scadenza normativa.

Significa affidare estintori, impianti e sistemi di sicurezza a tecnici formati, specializzati e qualificati per le specifiche attività che devono svolgere, all’interno di un’organizzazione capace di gestire correttamente formazione, qualifiche, procedure e aggiornamenti normativi.

SAMES Antincendio ha avviato da tempo il percorso di qualificazione dei propri tecnici

Proseguendo un’attività di formazione specialistica del personale che l’azienda svolgeva già prima dell’introduzione degli attuali obblighi normativi, la Sames ha sin dal principio avviato l’iter per ottemperare al Decreto.

L’obiettivo è garantire ai nostri clienti continuità del servizio e un’attività di manutenzione eseguita da personale formato e qualificato in relazione alle diverse tipologie di apparecchiature e sistemi antincendio.

Hai verificato la qualificazione di chi esegue le manutenzioni nella tua azienda?

Con l’entrata nella nuova fase di applicazione del DM 1° settembre 2021, questo è il momento giusto per verificare la posizione del proprio servizio di manutenzione antincendio.

SAMES Antincendio supporta aziende, attività produttive ed enti nella gestione e manutenzione dei propri sistemi di sicurezza antincendio, attraverso personale specializzato e un servizio strutturato sulle differenti tipologie di presidi e impianti.

Operiamo dalle nostre sedi di Cuneo, Savona e Busnago (MB), garantendo assistenza ai nostri clienti in numerose regioni del Nord e Centro Italia.

Contattaci per verificare le esigenze di manutenzione della tua azienda e conoscere i servizi SAMES dedicati alla sicurezza antincendio.

Scopri la nostra azienda sul Sito internet e verifica le nostre Certificazioni.

Per esigenze territoriali specifiche, è anche possibile fare riferimento alle sedi operative:
Sede SAMES Cuneo
Sede SAMES Savona

Consulta a seguire la Circolare integrale

Sames Antincendio sede Cuneo

Circolare del Ministero dell’Interno DCPREV 20188 del 24-09-2026: